a cura di Giuseppe Camera
Pubblichiamo una serie di contributi dell’Autore in tema di “ne bis in idem”, volti a fornire una succinta, ma esaustiva, panoramica sul particolare istituto e sulla sua valenza nell’Ordinamento vigente.
Il lavoro verrà presentato in termini sequenziali, secondo i singoli punti qui di seguito evidenziati:
1. Alcuni elementi di necessaria premessa 2. L’art. 4, Protocollo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2.1 (Continua) L’ambito Di Applicazione Dell’art 4 Del Protocollo 7 Cedu: La Nozione Di “Matière Pènale” E I Criteri “Engel” 2.2 (Continua) La Corte Edu Sui Concetti Di “Bis” E “Idem” 3. Il Caso Grande Stevens: La Crisi del “Doppio Binario” 4. Il Caso A. e B. c. Norvegia: revirement della Corte Edu5. I rapporti tra procedimento e processo penale, procedimento amministrativo di accertamento e processo amministrativo tributario…5.1 (Continua) …. E Il rapporto problematico tra il doppio binario sanzionatorio in ambito tributario e Il Ne Bis In Idem Europeo 6. Le Sezioni Unite del 2013 e il Rapporto di “Progressione” Tra Gli Illeciti in Materia di evasione fiscale 6.1 (Continua) La “Stretta Connessione Sostanziale e Temporale” nelle Sentenze della Corte Di Cassazione 7. Conclusioni
Abstract
Oggetto del presente contributo è il ne bis in idem, principio che affonda le proprie radici in epoca antica e che oggi si configura quale diritto fondamentale dell’individuo e baluardo di garanzia; detto principio, da un lato, tutela l’individuo dalla possibilità che per il medesimo fatto, lo stesso divenga destinatario di plurime risposte sanzionatorie, dall’altro costituisce divieto di sottoporre a nuovo procedimento il soggetto che, per il medesimo fatto sia già stato giudicato con un provvedimento che abbia acquisito il carattere della irrevocabilità.
In un panorama giuridico come quello odierno, caratterizzato da una architettura sistematica di tutela multilivello, grazie al fecondo sforzo della giurisprudenza europea, si assiste oggi ad una interazione, sempre più crescente, tra ordinamento interno e fonti sovranazionali (invero, costante ma non sempre pacifica); in tale contesto, la giurisprudenza delle corti europee (grazie alle recenti pronunce della Corte EDU e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea), ancorché “ondulante” nelle proprie statuizioni e relativi orientamenti, ha tracciato un nuovo “volto” del principio del ne bis in idem, fornendo interpretazioni “dinamiche” e di assoluto interesse.
In particolare, ripercorrendo la “lunga marcia” del ne bis in idem europeo, risulta ictu oculi evidente come non si possa fare a meno di focalizzare l’attenzione su due fondamentali pronunce dal valore “dirompente”: la sentenza della Corte Edu nel caso Grande Stevens c. Italia, che ha visto la condanna, da parte dei giudici di Strasburgo, dei meccanismi sanzionatori italiani basati sul regime del “doppio binario” e la sentenza A. e B. c. Norvegia, con la quale la Corte europea, se da un lato ha attenuato l’operatività del divieto di bis in idem ammettendolo alla ricorrenza della sufficiently close connection in substance and time, dall’altro, ha evidenziato l’esigenza che l’individuo, a seguito della convergenza di più fattispecie sul medesimo fatto, non sia destinatario di un trattamento sanzionatorio sproporzionato.
Le pronunce summenzionate, pur essendo connotate da un forte “bipolarismo”, hanno generato un impatto del ne bis in idem “europeo” sul nostro ordinamento, con risvolti e problematiche afferenti, in particolare, all’ambito tributario, ed hanno “condotto” la Suprema Corte di Cassazione ad orientarsi, mediante le proprie statuizioni, lungo binari interpretativi tutt’ora incerti e potenzialmente mutabili.
Abstract
The present contribution object is the ne bis in idem, a principle that sinks its roots in ancient times, and today is configured as a fundamental right of the individual and bulwark of guarantee; said principle, from one hand, protects the individual from the possibility that for the same fact, the same becomes the recipient of multiple sanctions; on the other hand, it constitutes a prohibition against subjecting to new proceedings the subject which for the same fact has already been judged with a measure that has acquired the character of irrevocability.
In a legal landscape such as today’s, characterized by a systematic architecture of multi-level protection due to the fruitful efforts of European jurisprudence, we are witnessing today an ever-increasing interaction between domestic law and supranational sources (indeed, constant but not always peaceful).
In such context, the jurisprudence of the European courts (thanks to the recent pronouncements of the EDU Court and the Court of Justice of the European Union); although “undulating” in its rulings and relative orientations, has traced a new “face” of the principle of ne bis in idem, providing “dynamic” and fascinating interpretations. In particular, retracing the “long march” of the European ne bis in idem, it is evident that it is impossible not to focus attention on two fundamental pronouncements of “disruptive” value: the judgment of the Edu Court in the Grande Stevens c. Italy case, which saw the condemnation, by the Strasbourg judges, of the Italian sanctioning mechanisms based on the “double track” regime and the judgment of A. and B. c. Norway, with which the European Court, on the one hand, has attenuated the operation of the bis in idem prohibition, admitting it to the occurrence of a sufficiently close connection in substance and time. On the other hand, it is highlighted the need to ensure that the individual, as a result of the convergence of several cases on the same fact, is not the recipient of a disproportionate sanctioning treatment. Although characterized by a strong “bipolarity,” the pronouncements mentioned above have generated an impact of the “European” ne bis in idem on our system, with relevant implications and problems, in particular, in the tax field, and have “led” the Supreme Court of Cassation to orient itself, through its rulings, along interpretative lines that are still uncertain and potentially changeable.
1. Alcuni elementi di necessaria premessa
Ne bis in idem è una locuzione latina che tradotta letteralmente significa “non due volte per la medesima cosa”.
Il principio trova le sue origini nel diritto romano1 ed in particolare negli scritti di Quintiliano2, nella formula del bis de eadem re né sit actio o più frequentemente in quella del “bis de eadem re agere ne liceat”, quest’ultima utilizzata anche da Giulio Vittore3, nonché nel Digesto di Ulpiano4 nella formula “isdem criminibus quibus quis liberatus est, non debet praeses pati eundem accusari”.
Oggi il principio del ne bis in idem è ritenuto una delle conquiste maggiori del costituzionalismo di matrice liberal democratica ed è considerato un principio fondamentale del diritto, posto a tutela della persona, non solo quale regola processuale, ma alla stregua di un vero e proprio principio di civiltà.
È opinione consolidata che il principio in esame si articola in due dimensioni: una sostanziale ed una processuale. Da un punto di vista sostanziale, il ne bis in idem è volto a negare che un medesimo fatto possa essere addebitato più volte allo stesso soggetto, qualora l’applicazione di una sola delle norme in cui è il fatto è sussumibile ne esaurisca l’intero disvalore5.
D’altro canto, il ne bis in idem nella sua dimensione processuale è posto quale divieto di sottoporre a nuovo giudizio il soggetto che, sul medesimo fatto, sia stato già giudicato con provvedimento irrevocabile.
Alla base della dicotomia appena delineata, riscontriamo presupposti applicativi e valori differenti:
mentre nella sua accezione sostanziale il principio risponde ad esigenze di equità, poiché diretto ad “evitare l’irrazionale ingiustizia di una duplice condanna per lo stesso fatto di reato”6, nell’accezione processuale è espressione di “esigenze di certezza del diritto e di economia dei giudizi”7.
Per tutte le ragioni di cui si è detto è possibile ricondurre il principio del ne bis in idem nell’alveo del principio del giusto processo.
Ed invero seppure il ne bis in idem non sia affermato espressamente in Costituzione, è possibile trarlo, quale indefettibile componente di un “giusto processo”, dalla clausola generale dell’art.111, ai sensi del quale “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”.
Nell’ambito dell’ordinamento nazionale il principio del ne bis in idem trova un primo riconoscimento nel codice di procedura penale del 1865, ed in quelli successivi del 1913 e 1930, fino ad arrivare a quello vigente, il quale all’articolo 649 c.p.p., rubricato “divieto di un secondo giudizio”, prevede che “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze[…]”.
Nella sua dimensione transnazionale, il principio assurge a garanzia di una convivenza pacifica tra le Nazioni nel segno della pretesa di sovranità di ciascun paese “la cui pretesa punitiva si contrappone all’esigenza di non procedere nei confronti di chi abbia già subito il giudizio di un diverso Stato“8.
In ambito sovranazionale il principio è riconosciuto tanto a livello europeo, all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea9, quanto a livello internazionale, all’art. 4, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo10 all’art. 14, 7° corollario del Patto internazionale sui diritti civili e politici11, e all’art. 54 della Convenzione di Applicazione degli Accordi di Schengen12.
Ai fini del presente contributo si analizzerà il principio del ne bis in idem così come espressamente sancito, da un lato, nell’art 4 del Prot. n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dall’altro, nell’ambito del sistema eurounitario, nell’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, corpus normativo, “uscito dal limbo della soft law ed asceso nell’olimpo della hard law con la sua “giuridicizzazione” nel Trattato di Lisbona“13, ed inoltre ci si focalizzerà sulla sua evoluzione giurisprudenziale, ad opera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nonché sugli effetti dell’interpretazione “europea” sul nostro ordinamento, ed in particolare sull’orientamento adottato dalla giurisprudenza interna. (segue)
1 BAUSILIO G., Il principio del ne bis in idem, dottrina giurisprudenza, Milano, 2017, p.9
2 QUINTILIANO, Istitutio oratoria, libro VII, cap.6, par.4
3 GIULIO VITTORE, ars retorica, III, 8.
4 ULPIANO, Digesto, 48.2.7.2
5 RANALDI G. – GAITO ., introduzione allo studio dei rapporti tra ne bis in idem sostanziale e processuale, in Arch. pen. web, (materiale pubblicato il 26 aprile 2017), p.9
6 Ivi, p.4
7 Ibidem
8 TRIPODI A.F., Cumuli punitivi, ne bis in idem e proporzionalità, in Riv. it. dir. proc., 2017, p.1047 ss.
9 Proclamata a Nizza il 7.12.2000
10 Firmato dagli Stati membri del consiglio D’Europa, a Strasburgo, il 22.11.1984
11 Adottato dall’assemblea generale dell’Onu il 16.12.1966 e reso esecutivo in Italia con l. 25.10.1977, n.881
12 Ratificata ed eseguita in Italia con la l. 30 settembre 1993, n.388. Invero l’art. 54 CAAS disciplina il principio in esame in un’ottica transnazionale.
13 MADÌA N., Ne bis in idem europeo e giustizia penale. Analisi sui riflessi sostanziali in materia di convergenze normative e cumuli punitivi nel contesto di uno sguardo d’insieme , Milano, 2020, p. 22