Avv. Francesco Serra
La Corte di Cassazione, con la Sentenza depositata ieri 2 dicembre 2021, n. 37969, ha chiarito in tema di imposta ipotecaria il ruolo dell’annotazione del reclamo ex art. 113 disp. att. C.p.c. a margine della trascrizione con riserva ed il soggetto tenuto al versamento della predetta.
Nel caso di specie la trascrizione con riserva posta a margine la cui disciplina è dettata dall’art 2674-bis del c.c., consente di poter beneficiare provvisoriamente della pubblicità immobiliare della domanda giudiziale e, nondimeno, di tutte le tutele ad essa conseguenti, nonostante vi sia il parere contrario della conservatoria dal momento in quanto comporta il soddisfacimento di un interesse privato.
Tutto trae spunto da un avviso di liquidazione dell’imposta ipotecaria “richiesta in relazione alla domanda di annotazione dell’avvenuta proposizione del reclamo, di cui all’art. 113 ter disp. att. c.c., avverso una nota di trascrizione con riserva, richiesta ai sensi dell’art. 2674 bis c.c., in riferimento ad un atto di citazione”.
Con della sentenza n. 9399/17/16, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ebbe a rigettare l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 26036/17/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con compensazione delle spese di lite.
Illo tempore, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso sul presupposto che, in sede di reclamo, venne ritenuta illegittima la riserva apposta dal Conservatore.
Nel successivo grado di giudizio, la Commissione Tributaria Regionale confermò la decisione di primo grado con analoga motivazione.
Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo ed i contribuenti si sono costituiti con controricorso, depositando memorie.
Con un unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 e 11 del D. Lgs. n. 347 del 1990 nonché del 2674-bis c.c. e dell’art. 113 delle disp. Att. c.c., sul presupposto che i Giudici di Seconde cure avevano fondato il loro convincimento negativo proprio in forza dell’accoglimento del giudizio in sede civile dinanzi al Tribunale di Napoli in ordine all’apposizione della riserva alla trascrizione quando l’avviso di liquidazione, di contro, aveva avuto ad oggetto l’annotazione del suindicato reclamo.
La medesima, in aggiunta alle osservazioni sopra rassegnate, evidenziava come la richiesta di trascrizione con riserva, dalla quale viene rimandato l’onere di proposizione del reclamo, costituisce una scelta della parte, la quale è obbligata a sopportarne anche gli oneri fiscali, qualora proceda alle relative formalità.
Nel ritenere fondato il ricorso promosso, il Supremo Consesso, preliminarmente ed attenendosi a quello che è il quadro normativo di riferimento, evidenzia in particolare che: “Ai sensi dell’art. 2674 bis. c.c., quando il conservatore dei registri immobiliari rileva che emergono gravi e fondati motivi sulla trascrivibililtà di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, esegue la formalità con riserva su istanza della parte richiedente. La trascrizione con riserva assicura alla parte un effetto di prenotazione rispetto al numero d’ordine. La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all’Autorità giudiziaria.
Sicché risulta di tutta evidenza come l’annotazione del reclamo di cui all’art. 113-ter disp. Att. c.c. a margine della trascrizione con riserva, come disposta dall’art. 2674 bis del c.c., soddisfi un interesse privato, in maniera tale da permettere al soggetto di beneficiare in via provvisoria dei registri immobiliari, della pubblicità della domanda giudiziale e di conseguenza di tutte le garanzie e tutele che gli spettano, malgrado il diniego opposto del conservatore. Di talchè, obbligato al versamento della relativa imposta ipotecaria sarà certamente il soggetto richiedente l’annotazione così come si evince dall’art. 11 comma 1 d. Lgs. 347/1990.
Inoltre, i Giudici della legittimità, stante i rilievi precostituiti nell’accoglimento del motivo, non hanno ritenuto di rilievo e pertinenza la circostanza prospettata dai contribuenti, secondo cui “la ratifica da parte dell’Autorità Giudiziaria della trascrizione con riserva, in ragione della infondatezza dei dubbi prospettati dal conservatore, farebbe ricadere sull’Ufficio l’obbligo fiscale previsto dalla legge ai fini della relativa annotazione, atteso che chiaramente l’art. 11, comma 1, del d.lgs. 347 del 1990 dispone che obbligato al pagamento dell’imposta ipotecaria è il soggetto che richiede l’annotazione, sicchè la stessa viene eseguita su richiesta del contribuente ed al fine di ottenere le garanzie e le tutele assicurate dalla pubblicità immobiliare. I giudici di appello non hanno fatto buon governo dei principi espressi avendo rigettato l’appello dell’Ufficio in ragione della declaratoria di illegittimità ‘ab origine’ della ‘riserva’ del Conservatore, risultante dal decreto della Corte di Appello di Napoli”, e sulla base del riportato costrutto giuridico hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata rigettando il ricorso introduttivo dei ricorrenti non ritenendo necessari ultronei accertamenti in fatto e decidendo nel merito compensando le spese di lite di ogni fase e grado giacché non sono stati rinvenuti precedenti giurisprudenziali della Corte sul punto.