Walter Virga

La Legge di bilancio 2025 ha introdotto importanti novità normative in materia fiscale relative alle imprese e, in particolar modo, alle imprese operanti nel settore dell’edilizia direttamente ovvero tramite appalti e subappalti.

In materia il punto di riferimento da cui partire è la Legge di Bilancio per il 2025 che, in subiecta materia, è intervenuta con importanti, e premiali, modifiche normative rispetto allo schema di tassazione precedentemente previsto.

In particolare si segnala che è stata introdotta una forma di “Ires premialeche prevede il taglio del 4% alle imprese che assumono personale e investono in tecnologie e ricerca, con particolare riferimento agli investimenti c.d. green, vale a dire quelli che hanno un impatto positivo sui livelli di inquinamento e sulla gestione dei rifiuti da lavorazione,

La Legge di Bilancio 2025 prevede, infatti, tale forma di incentivo premiale attraverso un taglio dell’aliquota dell’imposta sulle società alle aziende che trattengono una quota rilevante degli utili in azienda per utilizzarli in investimenti, nuove assunzioni, welfare o formazione.

L’aliquota, dunque, scende al 20% in presenza di quattro:

  • non avere fatto ricorso alla Cassa integrazione nel 2024 né farne nel 2025
  • registrare un livello occupazionale medio nel 2022, 2023 e 2024 non inferiore agli addetti del 2025
  • fare assunzioni aumentando l’occupazione almeno dell’1%
  • mantenere l’80% degli utili in azienda e investirne il 30% in Transizione 4.0 o 5.0 (vale a dire transizione ecologica).

Un ulteriore punto da segnalare riguarda, poi, le proroghe per la gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori del sisma 2016-2017.

Tale norma è importante per gli imprenditori del settore edile e per gli appaltatori e subappaltatori.

Ed infattti, la Legge di Bilancio 2025 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, alcuni termini previsti per la gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.

La misura riguarda anche i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisionali connesse all’emergenza
nei territori medesimi.

Sono prorogati i termini relativi alla possibilità di:

  • individuare e autorizzare ulteriori siti adibiti a deposito temporaneo delle macerie;
  • incrementare (in deroga alle autorizzazioni vigenti) le quantità e le tipologie di macerie conferibili agli impianti di trattamento;

È prevista anche la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, anche del termine (contemplato dall’art. 28-bis, comma 2, del D.L. 189/2016), fino al quale è consentito l’aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero.

L’aumento in questione è consentito previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti e previa certificazione della regione relativamente all’effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato.

Sempre secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio, nelle more dell’attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera a) dellalegge n. 111 del 2023 (in materia di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti tramite la riduzione dell’aliquota IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili) la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d’imposta 2025, per le società e gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o non residenti nel territorio dello Stato, assoggettate all’IRES qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: 

  • a) accantonamentoad apposita riserva di una quota minima pari all’80 per centodegli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024; 
  • b) destinazione di una quota pari ad almeno il 30 per centodi tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. 

c) il numero di unità lavorative per anno (c.d. ULA) non sia diminuitorispetto alla media del triennio precedente; 

  • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminatoin misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione
    • l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagninell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali. 

Da segnalare anche i casi di decadenza dal suddetto incentivo che ricorrono nelle ipotesi in cui si verifichi anche una sola delle seguenti  condizioni:

  • a) distribuzione della predetta quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; 
  • b) dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento sopra menzionati entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

Si prevede l’esclusione dal detto beneficio delle società e degli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari. 

Infine oltre,si devono segnalare, per completezza di analisi, una serie di casi specifici sempre previsti dalla vigente Legge di Bilanciosempre attinenti, seppur in via residuale, alla tipologia di imprese indicate in premessa.

In particolare, qualora le società e gli enti sopra menzionati partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l’importo su cui spetta l’aliquota del 20 per cento è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione; 

In caso, poi, di opzione per il regime di trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

L’attuazione delle disposizioni in esame è, comunque, demandata ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in corso di emanazione.