Walter Virga
È appena entrato in vigore il nuovo Codice della strada, fortemente voluto da una delle componenti dell’attuale Governo.
Le norme in esso contenute, in massima parte, risultano condivisibili atteso che, come è ovvio, non bisogna guidare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ovvero distratti dall’uso del telefono cellulare sicché, come mi sembra più che ovvio, ben vengano le nuove e più gravi sanzioni a carico di chi viola tali precetti di elementare tutela della propria ma, soprattutto, dell’altrui sicurezza.
Idem, mi viene da dire, per l’introduzione dell’obbligo di indossare il casco quando si è alla guida di un monopattino, e ciò con buona pace della così detta “lobby” dei monopattini (questa in effetti tra le tante “lobbies” presenti nel nostro povero, infelice e sventurato Paese ci mancava proprio…).
Qualcosa, però, nel ribadire la correttezza delle misure prese dal Governo, stride con alcune considerazioni di carattere giuridico che brevemente cercherò di evidenziare.
Ed infatti, le norme relative al divieto – sacrosanto – di guidare sotto l’effetto di stupefacenti sembrano scritte da chi non abbia mai messo piede in una facoltà di giurisprudenza.
In particolare mi riferisco alla norma che prevede il ritiro della patente anche nei confronti di chi, sottoposto al test tossicologico da parte degli Agenti di polizia, risulti positivo alla cannabis (ovvero ad altre sostanze psicotrope) perché assuntore delle stesse anche nei tre giorni precedenti al controllo.
In altri termini, è prevista la suddetta sanzione anche nei confronti di chi venga fermato alla guida di un veicolo e presenti tracce di sostanze inidonee in sé, per la modica quantità residua nel corpo, ad alterare lo stato di coscienza del guidatore ma, comunque rilevabili dal tampone salivare.
Ebbene, posto che, per quanto deplorevole sia assumere droghe di qualsiasi tipo, tale comportamento non è penalmente perseguibile, ne deriva che la sanzione per l’assunzione delle suddette sostanze prevista dal codice della strada costituisce, inevitabilmente, una palese violazione del principio di colpevolezza nella causazione di un sinistro che, se a sua volta causa un evento integrante gli estremi di un reato (ad esempio un omicidio stradale ovvero delle lesioni personali), muta geneticamente la struttura del reato in questione rendendolo sorretto non più dalla necessaria presenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa ma da un elemento oggettivo – e quindi scollegato dalla condotta del reo – derivante dal solo fatto di essere risultati positivi al test antidroga, pur nella consapevolezza che la sostanza assunta ha terminato i suoi effetti psicotropi e, quindi, non concorre quale causa efficiente dell’integrazione del fatto/reato.
Siamo, quindi, in presenza di una forma larvata – ma neanche tanto – di responsabilità oggettiva che, tranne i dibattutissimi (in dottrina e giurisprudenza) casi che hanno resistito al vaglio della Corte Costituzionale nel corso dei decenni, è ormai pacificamente considerata inammissibile dal punto di vista dei princìpi che reggono il diritto penale secondo quanto previsto dalla Costituzione.
Esemplificando: il fatto di aver fumato della cannabis il giorno X e che poi tale sostanza impiega un determinato numero di ore per perdere i suoi effetti (quelli, appunto, per i quali deve assolutamente essere vietato mettersi alla guida) fa sì che, rilevata la presenza di tracce di tale sostanza il giorno Y la sanziona scatta automaticamente anche se in tale giorno il rilevamento della droga in questione non rappresenta un indice di colpevolezza derivante dall’alterazione delle proprie capacità di guida ma, al più, l’evidenza del fatto che il soggetto in questione ha assunto una sostanza il cui consumo, si ribadisce, non è in alcun modo vietato dalla legge.
Questa che al comune cittadino può sembrare un arabesco bizantino (a volte tipico del diritto) è, invece, una considerazione che, si ribadisce, dovrebbe essere chiara anche a chi si è limitato a seguire un corso di diritto penale anche solo per corrispondenza.
Prevedo, quindi, che tale norma verrà, non appena ve ne sarà occasione, demolita dalla Corte Costituzionale in quanto del tutto difforme a numerosi precetti contenuti nella Carta e sui quali, ormai da decenni, si basa l’interpretazione e l’applicazione dei precetti penali.
Se poi vogliamo essere – questo sì che può sembrare un bizantinismo – ancora più precisi c’è anche da dire che, senza arrivare al diritto penale, anche la sanzione in sé prevista dal Codice della strada, stante la sua natura amministrativa ibrida in quanto contenente comunque una risposta afflittiva da parte dello Stato di fronte a determinati comportamenti dei cittadini, non è detto che non possa trovare approdo nel vaglio del Giudice Costituzionale.
Tutto questo, però, si risolverebbe se nel nostro ordinamento fosse previsto a livello costituzionale un Organo in grado, in via preventiva di rilevare l’incostituzionalità di una norma e, fatto ciò, rimandarla alle Camere le quali poi, se ritenessero infondati i rilievi dell’Organo in questione, sarebbero comunque libere di riapprovare la norma tal quale, salvo poi, come si diceva, doversi sottomettere alla sua abrogazione o alla sua modifica ad opera della Corte Costituzionale…ah….mi era sfuggito che quest’Organo esiste! E la Costituzione prevede proprio che tra i suoi doveri in sede di promulgazione di una legge vi sia proprio quello anzidetto…pazienza, si vede che la questione è sfuggita…
