di Edoardo Tedeschi1

  1. Premessa.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato, in data 7 maggio 2021, la circolare n. 4/E nella quale ha fornito, alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, le linee guida e gli indirizzi operativi per il contrasto all’evasione fiscale in piena aderenza alle direttive contenute nel D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che ha consolidato il quadro normativo relativo alla ripresa delle attività ispettive.

Invero, nel 2020 – in considerazione dell’emergenza sanitaria dovuta al virus Sars CoV2 – il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha sospeso l’emanazione degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, consentendone la notifica a decorrere dal 1° marzo 2021.

In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente ribadito la necessità di orientare le attività ispettive nei confronti dei soggetti maggiormente pericolosi che pongono in essere fenomeni fraudolenti, anche mediante l’indebito utilizzo di crediti inesistenti in compensazione (ad esempio i crediti derivanti da attività in materia di ricerca e sviluppo).

Ciò al fine di orientare le attività ispettive tributarie al contrasto delle forme di evasione più insidiose e che generano un sensibile danno per l’erario, tralasciando i rilievi meramente formali, sulla base di un processo di selezione del contribuente da sottoporre ad attività ispettiva volto a rendere proficua l’azione amministrativa.

La circolare in argomento, pertanto, disciplina le nuove linee d’azione cui dovranno attenersi gli uffici per l’esecuzione delle attività operative proprie dell’Agenzia delle Entrate.

2. Le attività di analisi del rischio e selezione dei soggetti.

La circolare n. 4/E sancisce che, per i c.d. grandi contribuenti, la verifica della posizione fiscale dovrà avvenire con l’ausilio degli strumenti e degli applicativi informatici in uso, dai quali enucleare un “giudizio di rischiosità” che terrà conto degli indicatori di rischio desumibili dagli elementi informativi disponibili. In tale contesto, ai fini della determinazione del livello di rischio, si dovrà tenere in considerazione il comportamento del contribuente che manifesti il suo rapporto collaborativo con l’Amministrazione finanziaria (ad esempio, la cooperative compliance o la presentazione di interpelli per nuovi investimenti).

Lo spirito è quello di intercettare e contrastare in maniera efficace i fenomeni di aggressive tax planning internazionali anche mediante l’utilizzo accorto e coordinato di tutte le banche dati in uso all’Amministrazione.

Per ciò che concerne, invece, le c.d. piccole e medie imprese, la circolare esplicitamente prevede di orientare l’attività di analisi e di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo in ragione degli effetti malevoli che l’emergenza epidemiologica ha avuto nei confronti di talune categorie commerciali, in tal senso guidati dai dati desumibili anche dalla fatturazione elettronica.

L’obiettivo, anche in tal caso, è quello di contrastare principalmente i soggetti ritenuti maggiormente pericolosi dal punto di vista fiscale, valorizzando tutti i dati e le informazioni reperibili dall’interrogazione alle banche dati in uso, ponendo tuttavia prioritaria attenzione verso coloro che hanno indebitamente fruito di regimi agevolativi che l’ordinamento offre per far fronte alla crisi pandemica, previsti da tutti i testi normativi che si sono succeduti dal 2020 ad oggi.

Sul punto, occorre rafforzare anche il contrasto al fenomeno dell’indebita compensazione dei crediti di imposta derivanti da attività di ricerca e sviluppo, nella considerazione che – dall’analisi di un numero cospicuo di soggetti sottoposti a controllo – emerge la mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla specifica normativa, sovente “favorita” da consulenti che operano nel settore. Ad esempio, quale primo elemento di rischio, si deve verificare se il presupposto dell’attività di ricerca e sviluppo sia compatibile con l’attività economica esercitata, la struttura organizzativa dell’impresa, il numero di personale impiegato etc. Tale fenomeno, per il fatto che non prevede il controllo preventivo dell’Amministrazione ma ammette immediatamente il beneficio, costituisce indubbiamente un pericoloso metodo evasivo, definibile come la “falsa fatturazione del futuro”.

Su questa scia, l’attività di controllo del 2021 dovrà essere indirizzata verso quei comportamenti che, alla luce della grave situazione che ha colpito l’economia, “risultano connotati da un alto disvalore sociale a danno della collettività e che, al contempo, permettono a coloro che li mettono in atto di falsare le regole concorrenziali”.

Nello specifico, l’attività sarà prioritariamente rivolta verso quei soggetti che hanno ottenuto indebitamente contributi a fondo perduto, ovvero nei confronti di coloro i quali hanno indebitamente compensato crediti di imposta per ricerca e sviluppo2, crediti di imposta per investimenti nel Mezzogiorno3, crediti di imposta per sisma centro-Italia4, crediti di imposta zone economiche speciali5, credito d’imposta formazione 4.06.

Per quanto riguarda, invece, le Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed enti non commerciali, la circolare stabilisce preliminarmente l’esecuzione di una mirata attività di analisi di rischio, anche mediante il sapiente utilizzo delle banche dati e degli applicativi informatici disponibili, al fine di sottoporre a controllo le situazioni più rilevanti, con ciò evitando lo spreco di preziose risorse verso violazioni meramente formali.

Al riguardo, saranno sviluppate nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del 2021 le posizioni di coloro i quali:

  • non hanno giustificato l’anomalia comunicata o non hanno modificato il loro comportamento a seguito dell’invio della comunicazione di invito alla compliance da parte dell’Agenzia;
  • non hanno ricevuto comunicazioni di invito alla compliance per omessa dichiarazione dei redditi che, tuttavia, risultano percettori di redditi di varia natura, nonché i sostituti di imposta che non hanno dichiarato (e quindi versato) le ritenute risultanti dalle certificazioni uniche relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati al lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e diversi e redditi da locazioni brevi.

Particolare importanza verrà attribuita alle informazioni sui redditi di fonte estera, pervenute tramite i flussi strutturati degli scambi automatici o da scambi spontanei provenienti da Paesi UE e/o OCSE, tra cui le informazioni pervenute tramite il Common Reporting Standard necessari al riscontro, tra gli altri, di fenomeni di indebita detenzione di disponibilità all’estero, in violazione alle norme in materia di monitoraggio fiscale delle attività estere di natura finanziaria7.

Per gli enti non profit, invece, si dovrà tenere in considerazione – anche in relazione all’emergenza economica – quei comportamenti che potrebbero celare attività lucrative, come ad esempio la mancata destinazione alle attività istituzionali delle risorse raccolte tramite campagne di raccolta fondi (c.d. crowdfunding), realizzate anche attraverso piattaforme on-line.

D’altro canto, il settore del contrasto agli illeciti fiscali domestici e internazionali non ha subito alcun rallentamento “continuando ad assicurare un efficace presidio rispetto alle fattispecie maggiormente lesive degli interessi della collettività, ancora più necessario nell’attuale scenario socio-economico”, quali le frodi fiscali e gli illeciti internazionali.

3. Considerazioni conclusive.

Come osservato, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento ha inteso attribuire particolare rilevanza alla fase preventiva ai controlli ispettivi veri e propri, ovvero la fase dell’analisi di rischio anche mediante l’ausilio delle banche dati e di tutti gli applicativi informatici che ha in possesso. Emerge, in tal senso, più che mai l’esigenza di attuare concretamente e sapientemente un’attenta analisi di rischio preliminare sul conto del soggetto da sottoporre ad attività ispettiva, tenendo in debita considerazione nel processo di selezione due fattori principali:

  • coloro i quali presentano elementi di pericolosità fiscale maggiormente lesivi nei confronti degli interessi erariali, che hanno commesso condotte connotato da un alto grado di censurabilità, come ad esempio frodi fiscali e indebite compensazioni;
  • coloro i quali, possibilmente, forniscano adeguate garanzie patrimoniali per un efficace procedura di riscossione.

A fattor comune, sancisce l’Agenzia, sono promosse modalità di esecuzione – per quanto possibile – a distanza, ciò per favorire il contenimento del diffondersi del COVID-19, anche mediante l’esercizio di poteri istruttori non lesivi e penetranti quali, ad esempio, l’invio di questionari da compilare a cura del contribuente e trasmettere all’Agenzia.

Per concludere, il coordinato utilizzo delle banche dati in uso all’Agenzia trova, peraltro, un ultimo fondamento legislativo grazie alle novità introdotte dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020), la quale, all’art. 1, dal comma 681 al 686, dispone che per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza si possano avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini.

Ciò, si auspica, potrebbe costituire l’inizio di un utilizzo di banche dati già costituite, ovvero dei big data, anche mediante metodi di machine learning quale espressione di intelligenza artificiale atta a prevenire i fenomeni evasivi, pur nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della privacy e dei diritti inviolabili dei cittadini. Questa è, senza dubbio, la sfida del legislatore del prossimo futuro per il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali.


1 Dottorando di ricerca in Diritto e Impresa (XXXVI ciclo), presso la LUISS Guido Carli. Specializzato in Diritto d’impresa, Diritto bancario e Scienze economiche e bancarie europee.

2 Art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

3 Art. 1, commi 98 e seguenti, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

4 Art. 18-quater del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

5 Art. 5, comma 2, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

6 Art. 1, commi 46 e seguenti, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

7 D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227.