di Giorgio Luca
- Criptoasset e tassazione
Sotto il profilo fiscale le crypto-attività presentano similitudini sia con le valute aventi corso legale sia con gli strumenti finanziari sia, infine, con i beni. A tal proposito l’approccio delle nazioni è di diverso e non omogeneo orientamento: talune non applicano nessun intervento, altre si limitano ad orientamenti di prassi e qualcuna, infine, adotta misure legislative specifiche. Tuttavia, la rilevanza delle operazioni impatta su: imposte sul reddito e imposte sui consumi (IVA e sales tax). Non da meno sono da considerare le attività di compliance e controllo, quali gli obblighi contabili e di reporting.
L’inquadramento giuridico dei criptoasset in Italia
L’unica definizione normativa nella disciplina antiriciclaggio,art. 1, c. 2, lett. qq del D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017, cita: “Valuta virtuale: rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
Per meglio comprendere l’inquadramento giuridico è opportuno dare una breve definizione dei prodotti esistenti sul mercato.
- Denaro
- obbligo di accettazione con valenza liberatoria da parte dei creditori;
- solo valute aventi corso legale emesse da banche centrali.
- Prodotti finanziari
- art. 1, c. 1, lett. u) del D.lgs. 58/98: “strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”;
- gli strumenti finanziari sono definiti in apposito elenco (Sez. C, All. 1 al TUF);
- i mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari (art. 1, c. 2, TUF).
- Merci
- o “denaro-merce”, a differenza del denaro “fiduciario” emesso da banche centrali, i criptoasset hanno valore non perché il loro uso è imposto da una autorità centrale, ma perché – e fintantoché – le persone li accettano come mezzo di pagamento e decidono liberamente di attribuirgli valore;
- più precisamente, i criptoasset potrebbero essere ricondotti alla categoria dei beni “immateriali”.
A questo punto è necessario rappresentare le possibili conseguenze fiscali1
derivanti dall’utilizzo dei criptoasset.
- Come identificare fiscalmente i guadagni.
a. Denaro
- compravendite di criptoasset (vs. valute aventi corso legale o vs. altri criptoasset) assimilate a compravendite di valute estere;
- capital gain tassati ai sensi dell’art. 67, comma1, lett. c- ter), con franchigia (€ 51,645,69 di giacenza per almeno 7 gg consecutivi).
IVA: Esclusione (art. 2, c. 3, lett. a): cessioni che hanno per oggetto denaro).
b. Prodotti finanziari
- compravendite di criptoasset (vs. valute aventi corso legale o vs. altre criptoasset): assimilate a compravendita di strumenti finanziari;
- capital gain tassati ai sensi di:
- art. 67, comma1, lett. c-ter) (titoli non rappresentativi di merci), o…;
- art. 67, comma1, lett. c-quinquies) (strumenti finanziari da cui possono essere conseguiti differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto; minusvalenze indeducibili).
IVA: Esenzione (art. 10, c. 1, n. 4), DPR 633/72: operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci).
c. Merci
- compravendita di criptoasset (vs. valute aventi corso legale o vs. altre criptoasset): assimilate a compravendita di beni;
- capital gain tassati solo se realizzati da imprese (rilevanza del carattere continuativo e organizzato dell’attività).
IVA: Imponibilità (22%).
2. Per quanto riguarda i compensi da mining, essi sono tassati come redditi di lavoro autonomo (professionale o occasionale) o d’impresa (se l’attività è svolta in modo organizzato).
Le posizioni dell’Agenzia delle Entrate
a. Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016: operazione di acquisto/vendita di bitcoin per conto della clientela.
IVA: prestazioni di servizi esenti (art. 10, c. 1, n. 3), DPR 633/72: operazioni relative a valute estere aventi corso legale); riferimento a Sentenza CGE C- 264/14.
Imposte sul reddito:
- Exchanger: inclusione componenti di reddito derivanti dalle operazioni di compravendita di bitcoin con la clientela nella base imponibile Ires e IRAP della società.
- Utilizzatori(persone fisiche non imprenditori): non imponibilità (operazioni a pronti su valute).
b. Risposta a interpello n. 956-39 (22 aprile 2018): operazione di investimento in oro (depositato all’estero) dietro cessione di bitcoin.
Assimilazione dei “wallet” ai depositi in valuta (indipendentemente dalla forma tecnica: app, usb, link a siti web, ecc.).
Imposte sul reddito persone fisiche(non imprenditori):
- tassazione dei proventi delle operazioni in bitcoin come plusvalenze su valute estere (art. 67, c. 1, lett. c-ter) e c. 1-ter, TUIR);
- tassate tutte le operazioni: cripto vs. valuta legale; cripto vs. cripto; cripto vs. beni e servizi:
- imposta proporzionale del 26%, ma solo se la giacenza di tutti i depositi in valuta (reale o virtuale) > € 51.645,69 per almeno 7 gg lavorativi consecutivi nell’anno (quadro RT di Unico);
- base imponibile = differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo della valuta, calcolato secondo il criterio LIFO (last in, first out);
- tassazione dei proventi da contratti differenziali su valute virtualicome proventi da derivati (art. 67, c. 1, lett. c-quater, TUIR);
- Bitcoin ricevuti in donazione: ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile rileva il costo sostenuto dal donante (art. 68, c. 6, TUIR).
Applicazione della disciplina sul monitoraggio fiscale(obbligo di dichiarazione dei bitcoin detenuti nel quadro RW di Unico, cfr. modifiche al DL 167/90 ex D.lgs. 90/2017).
Non si applica l’IVAFE2.
c. Risposta a interpello n. 14/E (29 settembre 2018): operazione di raccolta fondi tramite ICO – Initial Coin Offering, con emissione di utility token rappresentativi di diritti di acquisto di beni e servizi predeterminati.
Imposte sul reddito persone fisiche(non imprenditori):
- token ricevuti da dipendenti e amministratori della società: tassazione come reddito di lavoro dipendente o assimilato (redditi in natura o fringe benefit);
- token ricevuti da terzi:
- tassazione proporzionale (26%) dei capital gain realizzati in sede di cessione dei token, inquadrati come proventi su derivati (art. 67, c. 1, lett. c-quater, TUIR);
- maggiormente coerente inquadramento capital gain come differenziale derivante da evento incerto (art. 67, c. 1, lett. c-quinquies, TUIR).
Imposte sul reddito persone fisiche(non imprenditori):
- token ricevuti da dipendenti e amministratori della società: tassazione come reddito di lavoro dipendente o assimilato (redditi in natura o fringe benefit);
- token ricevuti da terzi:
- tassazione proporzionale (26%) dei capital gain realizzati in sede di cessione dei token, inquadrati come proventi su derivati (art. 67, c. 1, lett. c-quater, TUIR);
- maggiormente coerente inquadramento capital gain come differenziale derivante da evento incerto (art. 67, c. 1, lett. c-quinquies, TUIR).
Imposte sul reddito d’impresa: le somme incassate con l’assegnazione degli utility token non incidono sulla determinazione del reddito e non assumono quindi rilevanza fiscale né ai fini IRES né ai fini IRAP all’atto dell’assegnazione dei token, ma solo al momento della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui i token danno diritto.
IVA:
- utility token assimilati a “voucher”;
- l’attribuzione dei token non rileva ai fini IVA;
- IVA esigibile solo all’atto della cessione dei beni o della prestazione dei servizi ottenuti con la spendita dei token.
La situazione italiana in sintesi
- Equiparazione delle criptovalute alle valute legali.
- Tassazione dei relativi guadagni solo se la giacenza media annua dei depositi in valuta > € 51.645,69 per almeno 7 gg lavorativi consecutivi.
- Tassazione dei proventi da contratti differenziali o derivati su criptovalute.
- Tassazione al 26%, applicata in dichiarazione (quadro RT di UNICO PF).
- Obblighi di monitoraggio fiscale (dichiarazione come investimenti e attività finanziarie estere, quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Irpef).
- Esenzione IVA.
Il quadro comparato
Vale la pena confrontare gli aspetti di natura fiscale analizzando la tassazione dei guadagni sulle criptovalute fra alcuni paesi, non solo della Comunità Europea.
Capital gain da operazioni in criptoasset:
- tassazione come plusvalenze su beni (es. Israele);
- tassazione come plusvalenze su attività finanziarie (es. Bulgaria, Regno Unito);
- tassazione come plusvalenze su valute estere (es. Svizzera);
- tassazione come redditi correnti soggetti a imposta personale sul reddito (es. Argentina, Spagna).
Mining:
- prevale l’esenzione (legata alla natura occasionale dell’attività);
- tassazione dei compensi se attività svolta in modo organizzato e professionale.
Imposte sui consumi:
- paesi UE: esenzione (Hedqvist 2015);
- Svizzera, Australia, Israele, Giappone, Norvegia: fuori campo IVA;
- USA: prevale non tassazione (dipende da disciplina sales tax in ciascuno Stato);
- Cina: possibile inclusione tra operazioni imponibili.
Nella tabella seguente sono riportati i dati di confronto in sintesi.
ELEMENTO DI CONFRONTO | ITALIA | FRANCIA | GERMANIA | REGNO UNITO | STATI UNITI |
Fonte | Orientamenti di prassi | Intervento normativo | Orientamenti di prassi | Orientamenti di prassi | Orientamenti di prassi |
Classificazione fiscale criptovalute | Valute estere | Regime ad hoc (dal 2019) | Beni | Attività finanziarie | Beni |
Eventi che danno luogo a tassazione | 1. Crypto-attività vs. beni e servizi 2. Crypto-attività vs. valute ordinarie 3. Crypto-attività vs. altre crypto-attività 4. Derivati su crypto-attività | 1. Crypto-attività vs. beni e servizi 2. Crypto-attività vs. valute ordinarie | Solo se detenute per meno di un anno: 1. Crypto-attività vs. beni e servizi 2. Crypto-attività vs. valute ordinarie 3. Crypto-attività vs. altre crypto- attività | 1. Crypto-attività vs. beni e servizi 2. Crypto-attività vs. valute ordinarie 3. Crypto-attività vs. altre crypto- attività | 1. Crypto-attività vs. beni e servizi 2. Crypto-attività vs. valute ordinarie 3. Crypto-attività vs. altre crypto- attività |
Sistema di tassazione | Tassazione proporzionale (26%) | Tassazione proporzionale 30% | Tassazione progressiva (23,97%-42%, + sovrimposta di solidarietà del 5,5%) | Tassazione proporzionale (10%-20%) | Tassazione progressiva se periodo di detenzione <= 1 anno (10%-37%) Tassazione proporzionale altrimenti (0%-15%-20%) |
Esenzioni | Operazioni su conti con giacenza media annua <=€ 51.645,69 per almeno 7 gg lavorativi continuative. I proventi da derivati su crypto-attività sono sempre tassabili | Operazioni di scambio crypto-attività vs. crypto-attività | Se totale capital gain <= € 600 | Capital gain fino a £ 12.000 |
Questioni aperte
Vi sono difformità di trattamento fiscale delle criptovalute tra paesi che costituiscono una possibile fonte di arbitraggi e distorsioni concorrenziali. L’adozione di approcci anche molto differenziati nel trattamento fiscale delle criptovalute può indurre gli intermediari e gli operatori a scegliere dati ordinamenti rispetto ad altri e favorire fenomeni di elusione normativa.
La tassazione potrebbe costituire un possibile ostacolo alla funzione di «mezzo di pagamento. La tassazione dei guadagni conseguiti in occasione dell’utilizzo di criptovalute per l’acquisto di beni e servizi può rappresentare un ostacolo alla diffusione di questi strumenti, in particolare delle “stablecoin”, quali mezzi di pagamento.
Complessità compliance fiscale: tassare i guadagni su criptovalute implica tenere traccia di tutte le transazioni e calcolare guadagni/perdite conseguiti in ciascuna di esse, aggiornando conseguentemente il costo fiscale di carico della criptovaluta nel relativo deposito. L’adempimento degli obblighi fiscali presuppone il rilascio di certificazioni contenenti i dati rilevanti da parte dei soggetti che intervengono nelle transazioni o gestiscono i wallet che sono spesso non residenti.
Difficoltà attività di controllo Amministrazione finanziaria: le verifiche su queste transazioni da parte delle singole amministrazioni fiscali incontrano ostacoli significativi, dato il carattere di anonimato delle transazioni e il coinvolgimento di operatori esteri.
I rischi di evasione e riciclaggio: le risposte ordinamentali
Rischi di evasione:
- imposte sulle transazioni in criptovalute;
- possibile impiego di criptovalute in frodi fiscali e/o occultamento di imponibili (anonimato).
A livello nazionale e internazionale (OCSE, G20) sono allo studio obblighi di reporting al fisco per gli intermediari operanti nel sistema delle cripto-attività (wallet provider, exchanger) e forme di scambio di informazioni tra paesi (inserimento nel «Common Reporting Standard» per lo scambio automatico di informazioni fiscali tra paesi).
Rischi di riciclaggio e altri utilizzi illeciti (i.e. anonimato):
- nell’ottobre 2018 il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) ha emanato specifiche raccomandazioni sulle criptovalute, recepite nell’UE con la AMLD5 (2018/843), a sua volta recepita in Italia con il Decreto Legislativo 125/2019: obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette a carico degli intermediari operanti in criptovalute (exchanger e wallet provider). Tuttavia, l’uso di exchangesdecentrati rende difficile l’individuazione del titolare effettivo delle “valute virtuali” e, più in generale, permette forme di elusione non facilmente controllabili.
- i dati raccolti per finalità antiriciclaggio possono essere utilizzati anche dall’AF nell’attività di contrasto all’evasione (Dir. UE 2016/2258 del 6 dicembre 2016, DAC5, Direttiva per la cooperazione amministrativa in campo fiscale, recepita in Italia con D.lgs. 60/2018).
- nel febbraio 2018 il legislatore italiano ha introdotto l’obbligo per i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali operanti sul territorio italiano di registrarsi in una sezione speciale del registro dell’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM). Tali soggetti saranno vigilati dalla Guardia di Finanza.
- negli USA wallet provider e exchanger sono stati assoggettati agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette sin dal 2013 a seguito di una direttiva della FinCEN (US Financial Crimes Enforcement Network).
È, quindi, opportuno considerare che i vari exchange, così come i Wallet (i portafogli digitali dove viene conservata la moneta) spesso hanno sede in paradisi fiscali (Binance, ad esempio, ha il conto a Malta) fuori dalla portata delle autorità italiane3, quindi fuori dal controllo delle autorità nazionali, tuttavia, un eventuale incasso del loro controvalore sul conto corrente è un’operazione tracciata e se si superasse la fatidica soglia dei 51mila euro circa oltre a pagare gli interessi scatterebbe la sanzione. Inoltre, per investire è necessario eseguire un bonifico su conti esteri. Ovviamente, come spesso accade, le cifre modeste non destano sospetti, ma i trasferimenti cospicui potrebbero destare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate. In merito è opportuno rammentare alcuni accorgimenti:
- la soglia dei 51mila euro si intende per ogni individuo. È consentito, dunque, avere conti supplementari per congiunti e familiari;
- alcuni Exchange forniscono carte di credito che si appoggiano ai circuiti tradizionali,come ad esempio VISA (in particolare l’exchange Crypto offre gratuitamente questa possibilità), per spendere in valute come Bitcoin o BNB. I pagamenti verranno così scalati dal portafoglio contribuendo ad abbassare la soglia dei 50mila euro. È chiaro che transazioni elevate (oltre la soglia dei 50 mila euro) destano comunque attenzione, mentre piccoli importi frazionati possono sfuggire alle Autorità.
Criptovalute e futuro: cosa ci attende?
Le criptovalute, attualmente, stanno subendo una costante evoluzione e proprio per tale motivo occorre necessariamente capire cosa riserva loro il futuro.
Sia i Bitcoin che le altre criptovalute tendono a subire delle variazioni costanti nel tempo: possono subire un incremento di valore oppure crollare in maniera rapida, come accaduto in passato.
Ovviamente è importante valutare attentamente questi aspetti in maniera tale che un eventuale investimento possa essere svolto in maniera perfetta, senza riscontrare potenziali difficoltà.
Essendo scollegate dalle regole che caratterizzano le classiche valute reali, occorre pensare anche a quelli che possono essere i diversi cambiamenti che potrebbero contraddistinguere le criptovalute. Gran parte delle variazioni dipendono dagli investimenti che vengono effettuati e dalla quantità di offerta che viene proposta dai creatori della moneta virtuale.
Considerare questi dettagli vuol dire anche capire quali possono essere i diversi tipi di modifiche economiche che subiranno queste monete. Ad oggi i Bitcoin stanno vivendo un momento particolarmente positivo dopo diversi anni in cui il loro valore è sceso in modo significativo.
Ovviamente questa regola non vale per le altre criptovalute, specialmente per quelle giovani, per cui ci si aspetta un cambiamento del valore meno rapido del previsto. Di conseguenza, mentre le criptovalute meno recenti proseguono nell’incremento del loro valore, quelle meno note dovranno riuscire a entrare definitivamente nel mercato virtuale e, quindi, acquisire fama prima di poter dire la loro in questo settore.
Ovviamente le criptovalute non rimarranno statiche sotto il punto di vista della sicurezza ma, con molta probabilità, si assisterà a una costante evoluzione per quanto riguarda i metodi di sicurezza che vengono ideati.
In particolar modo occorre precisare che le criptovalute come i Bitcoin sono sempre in costante evoluzione sotto questo punto di vista, proprio per garantire quel fattore sicurezza che non deve essere mai assente e che permetterà a tutti gli effetti di migliorare costantemente l’utilizzo, l’acquisto e la compravendita delle monete virtuali, ulteriore dettaglio da considerare.
Il futuro delle criptovalute, come confermano gli esperti, sembra incentrarsi in particolar modo sull’utilizzo delle medesime anche fuori dai contesti relativi alla rete, dove attualmente sono confinate.
Sempre più commercianti hanno deciso di accettare le monete virtuali come metodo di pagamento valido e questo rappresenta un elemento fondamentale che mette in risalto come l’interesse verso tale strumento sia maggiore.
Grazie a questa evoluzione, quindi, si avrà l’occasione di sfruttare le monete virtuali anche fuori dal web, per la gioia dei proprietari di queste monete che, attualmente, hanno assaporato solo in parte tale opportunità.
1 Per un’analisi dei possibili riflessi fiscali dell’inquadramento civilistico dei criptoasset cfr.: Montalcini, F., Sacchetto, C. (2017), Bitcoin e cryptovalute, in Montalcini, F., Sacchetto, C. (a cura di), Diritto Tributario Telematico, Giappichelli Editore, Torino
2 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
3 Non è però mai una buona idea nascondere il proprio patrimonio al fisco se non si vuole incorrere in sanzioni che vanno dal 6 al 15% del patrimonio.