Le unioni civili e la step child adoption mettono l’Italia di fronte ad una scelta epocale
Non poche volte in Italia si ha l’impressione che si discuta di alcuni temi sull’onda dell’emotività e questo procedere compromette un criterio oggettivo di giudizio, o meglio, di comprensione della questione in essere.
Di sicuro sulle Leggi dello Stato decide il Parlamento ma l’opinione pubblica è importante.
Non poco fumo è stato gettato sul dibattito riguardante il ddl Cirinnà, argomento questo che probabilmente poteva essere trattato, al fine di una maggiore consapevolezza comune, con meno animosità.
Innanzitutto si ponga all’attenzione che nell’UE soltanto l’Italia, la Bulgaria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Romania, la Slovacchia non hanno una regolamentazione specifica in materia. Al di fuori dell’Unione, gli altri paesi sprovvisti sono: l’Albania, la Bielorussia, la Moldavia, il Montenegro, la Macedonia, la Russia, la Serbia, la Turchia e l’Ucraina.
Delle due liste fanno parte paesi per la maggior parte giovani, per lo più dell’Europa dell’Est, con un percorso storico recente un po’ diverso da quello italiano; la nostra Nazione invece, è stata uno dei paesi fondatori della Comunità Europea e non è certo un buon segnale che in materia di diritti civili sia cosi poco al passo con gli altri popoli.
Dare delle normative a dei fenomeni significa regolarli affinché non vi sia il caos.
La questione più scottante della legge che approderà in Senato tra pochi giorni è senza dubbio la setpchild adoption: ossia la proposta di modifica del titolo IV della legge sulle adozioni (184 del 1983) che già prevede, in casi particolari, decisi volta per volta dal giudice, l’adozione del figlio del coniuge. L’intento è quello di allargare tale possibilità anche alle coppie omosessuali.
Sentenze e casi a portata di quotidianità (coppie composte in un modo, poi divise e ricomposte altrove in tutt’altro modo) ci sono stati già, per cui ormai la questione è aperta.
La legge 184/1983 permette l’adozione del figlio del coniuge col consenso del genitore biologico. Essa non è affatto automatica, lo dice la norma e si effettua solo in determinate e rigorose circostanze che in linea di massima si potrebbero sintetizzare in tre punti: 1) avviene solo se essa corrisponde all’interesse del figlio, che deve dare il suo consenso se maggiore di 14 anni o esprimere comunque la sua opinione se di età tra i 12 e i 14. L’adozione viene disposta esclusivamente dal Tribunale per minorenni dopo un attento esame sull’idoneità affettiva, sulla capacità educativa, sulla situazione personale ed economica, sulla salute degli adottanti, sull’ambiente circostante e familiare. 2) Il criterio di adottabilità è importante e stabilisce che l’adottante deve avere un rapporto stabile e duraturo. 3) La legge definisce chi è dichiarato in stato di adottabilità: sono adottabili quei minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. Se la situazione di disagio è transitoria invece, allora è un altro conto e si parla di affidamento temporaneo. La situazione di abbandono sussiste anche nei casi in cui i minori si trovano presso istituti di assistenza pubblici o privati o in comunità di tipo familiare. 4) E’ il giudice che valuta l’esistenza dello stato di abbandono.
Questi punti fanno comprendere che il nodo centrale è la tutela del minore, l’interesse del minore e la sua possibilità irrinunciabile ad avere una vita affettiva ed educativa.
Si pone da sé che un minore non può essere lasciato in stato di abbandono e allora, in base alla legge, bisogna valutare qual è la migliore alternativa per lui.
Altro punto interessante, con un occhio rivolto all’estero è la tipologia vincolante di adozione proposta dal ddl in discussione, che comunque, d’accordo o non d’accordo non genera gli allarmismi agitati degli ultimi giorni. Giusto è difendere le proprie posizioni, però bisogna anche valutare in modo oggettivo le cose.
Ci sono paesi in una coppia di omosessuali può adottare minorenni anche se nessuno dei due è genitore biologico del bambino o della bambina. Vedi l’Austria, il Belgio, il Brasile, il Canada, la Francia, la Finlandia, la Danimarca, l’Irlanda, etc…
Questa tipologia è definita “adozione piena”.
In altri stati invece come la Germania, l’Estonia, la Slovenia tutte le coppie omosessuali hanno accesso soltanto alla stepchild, ossia appunto,è permesso loro adottare solo ed esclusivamente se col minorenne hanno il vincolo biologico, ovvero se uno dei due è genitore del minorenne .
Questo riduce enormemente quell’adozione generalizzata che vige in altri paesi (che può non piacere), ne restringe il campo e la vincola ad una dimensione più intima, forte e originaria, dove si percepisce più strettamente l’esigenza di non lasciare un figlio in stato di abbandono.
Questo è il genere di provvedimento che si vuole far passare in Italia, non il primo.
A questo punto, se si vuole proporre un dibattito davvero serio e costruttivo e se realmente si sta parlando degli interessi dei minorenni in stato di disagio e quindi, non si tratta di religione, di vescovi, di morale, di politica o di quel senso di giusto che è di parte e non oggettivo, allora l’opposizione discuta di quali altre possibilità sane e buone ci sono rispetto ad un provvedimento di adozione di un ragazzo privo anche di parentele di quarto grado che hanno mantenuto stretti rapporti affettivi col soggetto nel corso degli anni.
Si possono presentare mille emendamenti, si può gridare all’incostituzionalità del Cirinnà, ma se non si propone e non si decide, il vociare è inutile e intanto, i tempi si evolvono, le esigenze e gli stili di vita cambiano.
In questo senso, l’affido rafforzato non è l’alternativa che può essere considerata risolutiva. Esso prevede che il giovane, dopo un percorso di affidamento, a 18 anni possa decidere se essere adottato dalla coppia che si è occupata di lui oppure no. Quindi lo status non sarebbe definitivo e né si diventerebbe genitori del figlio del partner. Ciò però vuol dire anche che non si entra nella linea familiare dell’adottante e dunque per il minore non ci sono cugini effettivi, nonni, zii e via dicendo.
E’ pesantemente opinabile che questo sia pensare al bene del ragazzo, alla sua stabilità, al fine di ricreare per lui un ambiente affettivo caro e vicino.
Circa le Unioni Civili invece, l’altro tema trattato nel ddl, è difficile trovare parole per esprimere contrarietà rispetto alla volontà di voler regolamentare ciò che di fatto ormai è davanti agli occhi di tutti: il matrimonio non è più l’unica forma di unione dove nascono figli, dunque, può essere opportuno non equiparare tali coppie a chi si sposa, ma siamo pur sempre di fronte alla scelta di soggetti liberi e in quanto tali devono avere diritti, ma anche doveri e soprattutto, chi nasce da queste unioni deve essere tutelato nei suoi interessi e per il suo futuro.
Anche in questo caso però le sfumature e i casi possono essere tanti e diversi, dunque a maggior ragione non si può affrontare il dibattito solleticando l’emotività dell’opinione pubblica, perché poi finisce che l’alternativa seria e costruttiva è un granello di sabbia senza sostanza, spazzato via da una società che inevitabilmente modifica i suoi costumi, il suo modo di vedere le cose.
L’Italia ha questo brutto difetto, davvero brutto, quello di non decidere obiettivamente sulle cose: probabilmente, perché si vuole politicizzare la morale e non moralizzare la politica.