di Giuseppe Laganà1
L’art. 19-ter del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni nella Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose2, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, una sanzione pecuniaria per gli esercenti che si rifiutano di accettare i pagamenti tramite i c.d. point of sale (POS).
La novella in commento modifica l’articolo 15 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 aggiornando il comma 4 e inserendo un nuovo comma 4-bis. Ricordiamo che il comma 4 aveva introdotto, a decorrere dal 30 giugno 20143, l’obbligo, gravante su commercianti e professionisti, di accettare pagamenti effettuati con carte di debito. La successiva Legge 28 dicembre 2015, n. 208 aveva esteso l’obbligo di accettare tali pagamenti anche mediante carte di credito.
Con la modifica introdotta dall’art. 19-ter, primo comma, lettera a), il Legislatore ha inteso uniformare le parole “carta di debito” e “carta di credito” inglobandole nel termine “carte di pagamento” specificando che l’obbligo di pagamento risulta assolto all’accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di credito.
La successiva lettera b), invece, ha introdotto il nuovo comma 4-bis, dell’art. 15 prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, l’applicazione:
- di una sanzione pecuniaria di 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione;
- delle norme generali sulle sanzioni amministrative con riferimento alle procedure ed ai termini previsti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.
La stessa norma, infine, individua nel Prefetto competente per territorio l’autorità che riceve il rapporto di contestazione dell’infrazione, ex. art. 17 della Legge 689/1981 e prevede per l’accertamento della violazione la possibilità:
- per gli operatori e gli agenti di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica (ex. art. 13, comma 1, Legge 689/1981);
- anche per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di procedere, previa autorizzazione motivata e quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora (ex. art. 13, comma 4, Legge 689/1981).
1 Cultore della materia nel Corso di laurea/laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Link Campus University” – Scuola di Ateneo per le attività Undergraduate e Graduate in Diritto Tributario
2 Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, Supplemento Ordinario n. 48.
3 Tale termine, in origine previsto per il 1° gennaio 2014, è stato modificato con l’articolo 9, comma 15-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150.