(Cassazione penale, Sezione VI, 28 settembre 2021, n. 37085)
di Giuseppe Laganà1
Con l’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 sono state ampliate le ipotesi di compensazioni previste dalle norme tributarie rendendo configurabile il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all’art. 10-quater del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non solo nel caso di compensazione “verticale”, riguardante crediti e debiti della medesima imposta, ma anche in caso di compensazione “orizzontale”, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa. E’ con questa affermazione che la Suprema Corte, con sentenza n. 37085 del 12 ottobre 2021, ha inteso chiarire i dubbi interpretativi sorti a seguito di un ricorso presentato da un contribuente destinatario di un provvedimento di sequestro preventivo per il reato di cui agli artt. 81 e 316-ter c.p..
Il caso oggetto della sentenza, come detto, afferisce all’applicazione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente dei beni nella disponibilità di un soggetto indagato del reato di cui all’art. 316-ter c.p. “per aver indebitamente percepito dallo Stato erogazioni in termini di risparmio di spesa, portando a conguaglio, negli anni 2013, 2014 e 2015, importi per assegni nucleo familiare, invero mai corrisposti ai propri dipendenti né da questi richiesti”.
Avverso l’ordinanza reiettiva della richiesta di riesame, l’indagato presentava ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge penale, in quanto i fatti ascritti avrebbero dovuto essere ricondotti alla fattispecie di cui all’art. 10-quater con la conseguenza della loro irrilevanza penale per il mancato superamento delle soglie di punibilità.
Accogliendo i motivi del ricorso ed annullando, contestualmente, l’ordinanza impugnata ed il decreto genetico della misura reale, il Supremo Collegio ha ritenuto – tenuto conto del maggioritario orientamento interpretativo – come l’art. 10-quater trovi applicazione anche nelle ipotesi di compensazione cd “orizzontale”.
In particolare, l’art. 10-quater:
- facendo rinvio alla disciplina del meccanismo di compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 4712, stabilisce, “tacitamente”, che ciascun contribuente che intenda utilizzare un modello di versamento unitario delle imposte (Modello F24, n.d.r.), può operare la compensazione dei crediti e dei debiti, riguardanti lo stesso periodo di imposta, anche se i crediti o i debiti sono concernenti a contributi e premi diversi dalle imposte sui redditi e dall’imposta sul valore aggiunto;
- “non pone alcuna limitazione operativa alla relativa norma, facendo riferimento genericamente al mancato versamento delle “somme dovute”. Né conduce a differenti conclusioni la circostanza che la disposizione in argomento sia stata inserita in un provvedimento legislativo che riguarda specificatamente i reati tributari in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, in quanto è ben noto come si tratti di un “contenitore” avente ad oggetto anche violazioni rilevanti penalmente concernenti altri tributi”.
Alla luce delle predette considerazioni la Corte ha concluso ritenendo come l’art. 10-quater si configuri come norma speciale, e pertanto prevalente, in applicazione dell’art. 15 c.p., rispetto all’art. 316-ter c.p.; con la conseguenza che, nel caso fosse risultato assente il fumus commissi deliciti per il mancato superamento delle soglie di punibilità anche il delitto di indebita compensazione sarebbe venuto meno.
1 Cultore della materia nel Corso di laurea/laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Link Campus University” – Scuola di Ateneo per le attività Undergraduate e Graduate in Diritto Tributario.
2 La disposizione in esame è rubricata “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.