(Cassazione Civile, Ordinanza Sez. 6 N. 2963 dell’1 Febbraio 2022)

di Francesco Serra

Con l’Ordinanza n. 2963, depositata l’1 Febbraio scorso, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione si è espressa in ordine al pagamento delle spese di giudizio nel processo tributario, uniformandosi a quello che è l’orientamento oramai granitico sul punto.

Il caso trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento relativa al pagamento dell’Irap, che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva annullato.

Col fine ultimo si poter ottenere il rimborso delle imposte versate indebitamente, il contribuente proponeva il giudizio di ottemperanza della prefata sentenza e nelle more del giudizio, l’Agenzia delle Entrate provvedeva ad effettuare il rimborso delle somme riscosse oltre gli interessi maturati.

In forza di ciò, la Commissione tributaria regionale, ebbe a dichiara la cessata materia del contendere e compensava le spese di giudizio.

Avverso il decisum di secondo grado, il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione obiettando, mediante unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c, dal momento che la CTR del Lazio avrebbe disposto in modo erroneo la compensazione delle spese di giudizio.

Ebbene, il Supremo Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, conformandosi all’orientamento oramai consolidato in seno alla Giurisprudenza di legittimità1.

Difatti, secondo i giudici, è di tutta evidenza l’inadempienza posta in essere dall’Amministrazione finanziaria rispetto all’ obbligo restitutorio delle somme indebitamente versate assolto da quest’ultimo ai fini dell’IRAP.

Peraltro, solo nelle more del Giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione, ravvedendosi, ebbe a provvedere al rimborso delle somme in favore del contribuente, così da configurarsi senza dubbio una soccombenza virtuale dell’ente impositore.

Gli stessi Giudici, hanno altresì ribadito come nel processo tributario, la norma di cui all’art. 15 D. Lgs. 546/1992 in ordine alle spese di lite, prevede la compensazione delle stesse “qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

Sul punto, il granitico orientamento della Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sottolineare come le già menzionate gravi ed eccezionali ragioni, specificatamente indicate e sulle quali si motivi debitamente, possono condurre il giudice alla compensazione delle spese di lite, a patto che esse trovino “puntuale riferimento in specifiche circostanza o aspetti della controversia decisa2 e comunque devono essere indicate specificatamente3 e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo4“.

Nel caso in esame, il Giudice di secondo grado ha opportunamente legittimato la compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza, dando favorevole risalto al comportamento assunto dall’Agenzia delle Entrate la quale “già prima del deposito del ricorso aveva trasmesso al concessionario della Riscossione l’ordine di sgravio delle imposte indebitamente pagate e si è fattivamente attivata affinchè il contribuente ricevesse in tempi brevi rimborso che ha riguardato altre partite creditorie sospese con l’Agenzia delle Entrate”.

La circostanza de qua, come ribadito dai Giudici di Piazza Cavour, può rilevare solo ai fini della esclusione della condanna per lite temeraria di cui all’art. 96 c.p.c., ma non risulterà mai idonea ad esentare l’Agenzia delle Entrate dal pagamento delle spese processuali.

Tra l’altro, nel caso in discussione, il pagamento si è verificato soltanto dopo che è stato promosso il giudizio d’ottemperanza, in seguito all’infruttuosa formale messa in mora, risultando incomprensibile il comportamento dell’Agenzia circa l’esborso delle spese di governo, sicchè “non può ravvisarsi alcuna forma di soccombenza reciproca, né costituisce, di per sé sola, una valida ragione per discostarsi dal criterio generale della soccombenza previsto dagli artt. 91 c.p.c. e 15 d.lvo 546/2012”.

Alla luce di quanto sopra rassegnato, la Sesta Sezione della Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente annullando con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.


1 Cfr. Cass. Ord. n. 16470/2018; Cass. n. 6279/2012.

2 Cass., Ord. del 15 dicembre 2011, n. 26987.

3 Cfr., Cass. Ord. n. 15413/2011; Cass. Sent. n. 21521/2010.

4 Cfr., Cass. Ord. n. 16518/2019.