di Giuseppe Laganà1

Le previsioni tributarie in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, rispettivamente contenute negli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972 prevedono che la notifica degli avvisi di accertamento della avvenire, a pena di decadenza, entro i termini cosi come modificati dall’art. 1, commi da 130 a 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La disciplina della decadenza del potere impositivo, tuttavia, ha subito, nel tempo, modifiche che, da ultimo, hanno interessato anche il periodo emergenziale del Covid-19.

In effetti, con l’art. 67, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Decreto Cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 erano stati sospesi i termini relativi all’attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020. In tal senso la circolare n.11/E del 6 maggio 2020 (risposta al quesito 5.9) dell’Agenzia delle Entrate aveva chiarito due aspetti:

  • da un lato aveva osservato come l’art. 67, comma 1, prevedesse la sospensione dei termini delle attività e non la sospensione delle stesse attività degli enti impositori;
  • dall’altro, introducendo un principio di carattere generale che ha contemplato lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 85 giorni).

Successivamente l’art. 157, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Decreto Rilancio”, ha previsto che tutti i termini di decadenza riferiti ad atti ed imposte con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 fossero prorogati ed unificati al 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo i casi di indifferibilità ed urgenza.

La questione è stata affrontata, nuovamente, dall’Agenzia delle Entrate la quale, con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 (risposta al quesito 3.10.4),ha adeguato la disposizione precedente sia con riferimento all’oggetto che alla portata dei suoi effetti, seppur limitatamente ad atti e imposte in scadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, e contemplando un periodo ben più ampio degli 85 giorni fissati dall’art. 67.


1 Cultore della materia nel Corso di laurea/laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Link Campus University” – Scuola di Ateneo per le attività Undergraduate e Graduate in Diritto Tributario.