di Raffaele Barberio

Nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022 è stata pubblicata la legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto Semplificazioni (D.L. 21 giugno 2022, n. 73).

Tra gli aspetti principali in materia tributaria contemplati dalla norma in argomento vi sono la razionalizzazione del calendario fiscale, l’estensione dell’utilizzo del modello F24 per il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dello Stato e degli enti territoriali e previdenziali, modifiche alla disciplina in materia di “esterometro”, la riduzione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate, la semplificazione della redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili, la comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente, modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie previste dal Codice del terzo settore e di quelle relative all’impresa sociale, talune novità in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione.

Si analizzeranno, senza pretesa di esaustività, i tratti più salienti delle novità introdotte dal decreto in parola in tema di IVA e di “esterometro”.

In materia di IVA, è stato prorogato il termine di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche del secondo trimestre. Tali comunicazioni hanno cadenza trimestrale, dovendo essere effettuate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, fatta eccezione per la comunicazione relativa al secondo trimestre, la cui scadenza è fissata al 16 settembre. L’art. 3, comma 1, del decreto in esame proroga il termine del 16 settembre al 30 settembre, consentendo in tal modo ai contribuenti di beneficiare di un maggior termine per comunicare i prescritti dati.

L’art. 3, comma 2, invece, proroga il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all’art. 50, comma 6-bis, del D.L. n. 331/1993. Nello specifico, gli elenchi andranno presentati entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, in luogo del precedente termine fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Tale disposizione è stata applicata già per i dati relativi al mese di maggio, la cui nuova scadenza è stata prorogata al 30 giugno.

Sempre l’art. 3 del decreto, al comma 4 contempla l’innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo, sancendo che dal 1° gennaio 2023 la soglia monetaria prevista per il differimento del versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dell’imposta di bollo dovuta per i primi due trimestri dell’anno, venga innalzata da 250 euro a 5.000 euro.

Per ultimo, ancora in materia di IVA, l’art. 18 del decreto Semplificazioni modifica il regime IVA delle prestazioni mediche rese dalle case di cura non convenzionate e delle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate. Il nuovo decreto, infatti, è intervenuto sull’art. 10, comma 1, n. 181, contemplando l’applicazione dell’esenzione anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente della prestazione di ricovero e cura resa alla persona da un soggetto diverso da quelli di cui al n. 192, quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo in regime di esenzione di cui al n. 18.

Il regime di esenzione, pertanto, non si applica alle prestazioni di ricovero e cura rese da cliniche e case di cura non convenzionate.

Tuttavia, la prassi vuole che le predette case di cura sovente si avvalgano di liberi professionisti sanitari per l’erogazione delle prestazioni mediche, i quali fatturano in regime di esenzione. La casa di cura, invece, fattura al paziente finale addebitando l’IVA al prezzo complessivo del ricovero e cura.

Il decreto Semplificazioni rivede tale rapporto considerando esente, nella fatturazione al cliente, anche le prestazioni che i professionisti sanitari fatturano alle case di cura non convenzionate. Ad esempio, nel caso in cui il libero professionista fatturi alla casa di cura 6.000 euro e quest’ultima, a sua volta, richieda 10.000 euro al paziente, tale importo sarebbe esente IVA per i 6.000 euro e imponibile per la restante parte.

Inoltre, l’art. 18, comma 1, lett. b) del decreto in parola estende l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% anche alle prestazioni di ricovero e cura rese da case di cura non convenzionate, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.

Modificando il n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72, grazie al nuovo decreto l’aliquota IVA al 10% ora si applica:

  • alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle che beneficiano dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 18) e 19) del DPR 633/72;
  • alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 19) del DPR 633/72 (vale a dire da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, ONLUS o, con l’ope­ratività della riforma del Terzo settore, da enti del Terzo settore non commerciali), nonché da case di cura non convenzionate;
  • alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i già citati soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 19) del DPR 633/72.

L’art. 12 del decreto Semplificazioni prevede l’ampliamento dei casi di esonero dalla presentazione dell’“esterometro”, non più richiesto per le singole operazioni di acquisto di beni e servizi territorialmente non rilevanti ai fini dell’IVA per importi inferiori ad euro 5.000. Tale obbligo di comunicazione era stato introdotto con l’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che contempla la comunicazione telematica per la trasmissione dei dati riferiti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Con l’introduzione della fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia devono avere formato elettronico.

Di conseguenza, l’obbligo dell’invio dei dati delle fatture (c.d. spesometro) permane solo per le operazioni le cui fatture non sono transitate nel Sistema di Interscambio “SdI”, ovvero per quelle relative ai soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato ai fini IVA per le quali non sia stata comunque emessa la bolletta doganale (c.d. “esterometro”).

Dal 1° gennaio 2020 la trasmissione dell’“esterometro” deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

La Legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178), all’art. 1, comma 103, ha previsto che anche le operazioni transfrontaliere vengano trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate mediante il Sistema di Interscambio utilizzato per la fatturazione elettronica (eliminando, in tal modo, un ulteriore obbligo in capo al contribuente soggetto passivo IVA) a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Tale termine è stato poi successivamente posticipato al 1° luglio 2022 ad opera dell’art. 5, comma 14-ter, del D.L. n. 146/2021.

Il nuovo decreto Semplificazioni, all’art. 12, ha ampliato le casistiche di esonero dell’obbligo di comunicazione telematica già previste dai sopra citati testi normativi.

Nello specifico, l’art. 12 modifica l’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 esonera dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate anche le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

La nuova formulazione prevede, pertanto, che debbano essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. Il termine è entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Dal punto di vista sanzionatorio, l’art. 13 del decreto Semplificazioni posticipa al 1° luglio 2022 l’applicabilità della sanzione di omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere. La fattispecie è prevista dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, che contempla una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili (la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati).


1 Che contempla l’esenzione dall’IVA delle prestazioni di diagnosi e cura alla persona rese nell’esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza.

2 Che prevede l’esenzione dall’IVA delle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS.