(Cassazione civile, Sezione VI, 13 dicembre 2021, n. 39684)

a cura di Giuseppe Laganà1

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 39864, depositata in data 13 dicembre 2021, si è pronunciata a favore di un contribuente che aveva impugnato un avviso di accertamento in relazione all’indebita detrazione dell’IVA per l’assenza di operazioni attive attestanti lo stabile esercizio dell’attività imprenditoriale.

Nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’indebita detrazione dell’imposta relativa a tutte le fatture emesse da una società per la costruzione di un fabbricato destinato alla vendita ritenendo che detta impresa a fronte di operazioni passive sostenute avesse dichiarato un volume d’affari pari a zero. Di contro, la Commissione tributaria regionale della Toscana, confermando la decisione di prime cure, aveva rigettato l’appello proposto dalla stessa Amministrazione Finanziaria stabilendo che:

  • “per l’impresa, seppur con risultati negativi derivanti dalla mancata vendita, non è precluso il diritto di contabilizzare i costi di costruzione dell’immobile”, anche se “il volume d’affari della società è risultato nullo, a fronte di acquisiti con detrazione dell’IVA”;
  • “la mancanza di operazioni attive non è sufficiente a disconoscere la qualità di soggetto passivo IVA, atteso che l’attività economica nella specie è volta all’individuazione di un acquirente per l’immobile”.

Il Supremo Collegio, nel condividere le decisioni di primo e secondo grado, ha statuito come ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni è necessario accertare l’effettiva inerenza dei costi rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra, tuttavia, il concreto svolgimento dell’attività d’impresa2.

In effetti la detrazione può “spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché, però, siano finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica.

L’indirizzo domestico, inoltre, è perfettamente coerente con quanto stabilito in sede unionale. In effetti la Corte di Giustizia ha stabilito, in più occasioni, che il soggetto che manifesta “l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come soggetto passivo” e, pertanto, titolare del “diritto alla detrazione, senza dover aspettare l’inizio dell’esercizio effettivo della sua impresa”. Tuttavia è stato precisato che ai fini dell’esercizio della detrazione è necessario che:

  • il bene o servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica “programmata” in vista della successiva attuazione3;
  • “il mancato utilizzo del bene sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente”.

1 Cultore della materia nel Corso di laurea/laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Link Campus University” – Scuola di Ateneo per le attività Undergraduate e Graduate in Diritto Tributario.

2 In effetti, afferma la Corte, non può escludersi che la società “non intenda perseguire lo scopo per cui è stata costituita solo perché costretta ad una stasi da una temporanea crisi finanziaria o a fluttuazioni di mercato” (cfr. par. 1.3.).

3 In tal senso la giurisprudenza unionale ha fornito utili parametri di riscontro come, ad esempio: “la natura del bene; il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto del bene ed il suo uso effettivo; le iniziative svolte dal soggetto passivo al fine di eliminare il temporaneo ostacolo all’impiego effettivo del bene (come la realizzazione di interventi materiali volti a predisporre il bene od a conformarlo alle esigenze organizzative aziendali o la richiesta di autorizzazioni o permessi necessari all’utilizzo del bene); il confronto tra il concreto impiego del bene e le modalità in cui viene invece normalmente esercitata l’attività economica” (Corte Giust., 22 marzo 2012, causa C-153/11, Klub ODD; Corte Giust. 20 giugno 2013, causa C-219/12, Fuchs).