di Giuseppe Lagana1

La presunzione di fruttuosità di un’attività finanziaria detenuta all’estero2 afferisce sia alla redditività dei capitali non dichiarati nel quadro RW che al mantenimento, per i periodi d’imposta successivi all’anno di costituzione, della disponibilità finanziaria estera. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Corte di Cassazione civile, Sezione V, 4 gennaio 2022, n. 10, depositata in data 4 gennaio 2022.

La pronuncia trae origine da un ricorso per cassazione presentato dall’Agenzia delle Entrate che aveva visto rigettarsi un precedente appello dalla Commissione tributaria regionale del Veneto per non aver provato il mantenimento della fruttuosità di disponibilità finanziarie all’estero per annualità successive a quella di costituzione.

Nell’unico motivo di appello veniva dedotto, tenuto conto della presunzione legale3 a mente della quale: “ove vi sia una disponibilità valutaria, pecuniaria, finanziaria all’estero, si deve presumere che essa permanga esistente, salvo che il contribuente provi che essa è cessata”.

Il Supremo Collegio, ribaltando la decisione del Giudice di secondo grado che si era pronunciato in senso contrario alla ratio legis, ha affermato che:

  • l’operatività della presunzione si fonda sulla “fecondità delle disponibilità valutaria o di denaro (gli interessi sono frutti naturali del denaro), con la conseguenza che tale fruttuosità esiste (o si presume esistente) fino al momento in cui si dimostri il contrario (presunzione relativa) ovvero si dimostri che quella data disponibilità non produce frutti”;
  • la prova contraria di avvenuta dismissione delle disponibilità incombe sul contribuente;
  • il trasferimento di capitali all’estero non si esaurisce in una condotta istantanea ma determina effetti permanenti costituiti dal persistere della disponibilità all’estero delle attività occultate, con la conseguenza che la presunzione in parola riguarda sia la redditività dei capitali esportati e nascosti al Fisco, sia la presunzione di mantenimento della disponibilità finanziaria per gli anni successivi e prossimi all’anno di costituzione della disponibilità estera non dichiarata”.

1 Cultore della materia nel Corso di laurea/laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Link Campus University” – Scuola di Ateneo per le attività Undergraduate e Graduate in Diritto Tributario.

2  Ex art. 6 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in L. 4 agosto 1990, n. 227

3 L’ articolo 6, rubricato “Tassazione presuntiva”, stabilisce che “gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta”. Per ulteriori dettagli si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 del 23 dicembre 2013.